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 6299.54  Codice 6299.53: Malattia genetica rara (Orphan Disease)
 
Punti   166.5 Posizione franchi  No
Vpt   cf. tavola Settore   G
Validità   da 1 Ago 22 Capitolo   B2.9
 
Interpretazione   che presenta i crite-ri seguenti:
a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)
c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;
d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;
e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);
f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spet-tro accettabile.
Tecnica di analisi: Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettro-foresi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

Campione di analisi: Non specificato
Risultato: Non specificato
Applicazioni per campione primario: Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo
Area: G
Autorizzazione:
- Laboratorio su mandato secondo
- Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno)
- Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno)
- Laboratorio d'ospedale secondo art. 54.1c, 54.2 OAMal (per il proprio bisogno)

Limitazioni:
1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore dopo la raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch).
Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni:
Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'art. 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 29 della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'art. 28 dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'art. 6 lettera c LEGU e all'art. 3 capoverso 2 lett. b e c nonché capoverso 4 OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'art. 54 capoverso 3 OAMal;
 
  Codice 6299.53: Malattia genetica rara (Orphan Disease)
 
 
Punti   185.0 Posizione franchi  No
Vpt   cf. tavola Settore   G
Validità   1 Gen 21 - 31 Lug 22 Capitolo   B2.9
 
Interpretazione   che presenta i crite-ri seguenti:
a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)
c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;
d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;
e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);
f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spet-tro accettabile.
Tecnica di analisi: Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettro-foresi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

Campione di analisi: Non specificato
Risultato: Non specificato
Applicazioni per campione primario: Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo
Area: G
Autorizzazione:
- Laboratorio su mandato secondo
- Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno)
- Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno)
- Laboratorio d'ospedale secondo art. 54.1c, 54.2 OAMal (per il proprio bisogno)

Limitazioni:
1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore dopo la raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch).
Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04. 2015 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni:
Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;