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1900.40 | Codice 1900.40: Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) | |||
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Punti | 130.5 | Posizione franchi | No | |
Vpt | cf. tavola | Settore | C | |
Validità | da 1 Ago 22 | Capitolo | A | |
Interpretazione | che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensitività diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile Tecnica di analisi: Eletroforese su gel, cromatografia su strato sotile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, eletroforese capillare con particolare sforzo o applicazione di anticorpi o enzimi Campione di analisi: Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale Risultato: qn Applicazioni per campione primario: 1 per metabolita, al massimo 5 Area: C Autorizzazione: - Laboratorio su mandato secondo - Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno) - Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno) Osservazioni: 1. L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12). 2. Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU. 3. L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU. 4. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; b) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal; |
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Codice 1900.40: Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) | ||||
Punti | 145.0 | Posizione franchi | No | |
Vpt | cf. tavola | Settore | C | |
Validità | 1 Apr 20 - 31 Lug 22 | Capitolo | A | |
Interpretazione | che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensitività diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile Tecnica di analisi: Eletroforese su gel, cromatografia su strato sotile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, eletroforese capillare con particolare sforzo o applicazione di anticorpi o enzimi Campione di analisi: Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale Risultato: qn Applicazioni per campione primario: 1 per metabolita, al massimo 5 Area: C Autorizzazione: - Laboratorio su mandato secondo - Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno) - Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno) Osservazioni: 1. L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12). 2. Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU. 3. L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU. 4. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; b) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal; |