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  25.3  Misure terapeutiche a distanza
  Nel trattamento fisioterapico a distanza deve essere garantita la stessa qualità dei trattamenti erogati a contatto fisico diretto con il paziente. Il trattamento a distanza integra nel singolo caso il trattamento fisioterapico erogato sul posto.
Il trattamento fisioterapico prescritto o disposto non può consistere esclusivamente in misure terapeutiche a distanza. Fanno eccezione le valutazioni una tantum, che sono possibili anche a distanza. Ulteriori eccezioni sono possibili dopo aver chiarito la questione con l'assicurazione.
Le misure erogate a distanza sono limitate ai contenuti della terapia che possono essere svolti senza il contatto fisico con il terapista, da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni deve essere presente una persona di riferimento. In accordo reciproco tra il terapista e la persona di riferimento si può rinunciare alla presenza di quest'ultima. Le persone di riferimento non hanno diritto a un indennizzo da parte dell'assicurazione.
Le prestazioni a distanza devono essere erogate mediante contatto verbale diretto e simultaneo, ovvero di solito tramite videotelefonia e, solo in casi eccezionali debitamente giustificati, per telefono. Un contatto scritto e in differita, ad esempio tramite e-mail, chat o SMS, non viene considerato come trattamento a distanza.
 
 25.310 Trattamento del paziente (seduta individuale) a distanza, ogni 5 minuti